08/09/2011
Tipi intermediari finanziari I principali tipi di intermediari finanziari
Intermediari finanziari
Gli intermediari finanziari sono operatori specializzati negli investimenti per conto terzi nel mercato finanziario in cambio di una commissione fissa o percentuale sul valore dell'investimento.
I clienti degli intermediari finanziari sono gli investitori che decidono quali titoli acquistare o vendere, trasmettendo l'ordine all'intermediario finanziario, quest'ultimo si impegna ad effettuare l'operazione sul mercato.
In questi ambiti l'intermediario finanziario non assume parte attiva nelle transazioni e opera prevalentemente come un intermediario creditizio.
Con l'automatizzazione telematica degli scambi (trading online) gli intermediari finanziari hanno ampliato l'offerta di intermediazione ai servizi di consulenza e alla gestione del portafoglio, nei limiti e nelle modalità previste dalla legge.
Tipi intermediari finanziari I principali tipi di intermediari finanziari in Italia sono i seguenti: Banche, SIM e imprese di investimento.
Sono intermediari che erogano servizi professionali di investimento nei confronti del pubblico. Sicav. Le Sicav sono società di intermediazione a capitale variabile che erogano servizi di gestione collettiva del risparmio. Sgr. Le Sgr sono società di gestione del risparmio.
Come le Sicav anche le società Sgr operano nel settore della gestione collettiva del risparmio.
Società finanziarie, società fiduciarie e agenti di cambio. Questi intermediari occupano una posizione marginale rispetto ai precedenti.
Possono erogare soltanto alcuni servizi di investimento. Sono compresi in questa categoria gli intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco previsto dal Testo Unico in materia bancaria e creditizia (D.lgs n.385 del 1993).
In Italia gli intermediari finanziari sono disciplinati dal D.Lgs. n.58 del 1998 (cd "riforma Draghi") che ha contribuito a coordinare le normative relative ai mercati finanziari in un Testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (Tuf).
Obblighi e controlli degli intermediari finanziari Il comportamento dell'intermediario finanziario è soggetto a controllo per evitare eventuali conflitti di interesse nella gestione del portafoglio o scarsa trasparenza della comunicazione delle informazioni e dei rischi di investimento.
Gli intermediari sono anche tenuti a utilizzare una comunicazione pubblicitaria e promozionale chiara e non fuorviante.
21:13
Scritto da: forex-forall
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27/06/2011
chi sono gli intermediari finanziari?
Ma chi sono gli intermediari finanziari?
Il Testo unico della finanza e il regolamento Consob 11522/98 hanno riorganizzato e rivisto lo scenario riguardante gli intermediari finanziari.
Per imprese di investimento si intendono le società di intermediazione mobiliare (Sim), le imprese di investimento comunitarie e le imprese di investimento extracomunitarie e sono società autorizzate a svolgere i servizi di investimento, ossia operazioni di negoziazione su strumenti finanziari. Le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzata e le Sicav sono i soggetti a cui è riservata l’attività di gestione collettiva del risparmio.
Gli intermediari finanziari insomma sono tutti quei soggetti che si interpongono tra investitori e mercato. Fino a qualche anno fa il discorso era limitato alla distinzione tra banche e intermediari finanziari non bancari. Negli ultimi tempi il quadro si è arricchito di nuovi soggetti
Tipologie di scambi nel mercato finanziario
L'intermediazione finanziaria è una delle tre tipologie principali di scambio finanziario. Esse sono:
Scambio diretto ed autonomo: i datori ed i prenditori di risorse finanziarie scambiano tra di loro, direttamente, senza fare ricorso ad alcun intermediario;
Scambio diretto ed assistito: gli attori della domanda e dell'offerta sono controparti dirette, ma non negoziano autonomamente perché sono assistiti da un intermediario finanziario. In questo contesto, l’intermediario svolge fondamentalmente un ruolo di ricerca e selezione della controparte
Scambio indiretto o intermediato: gli attori della domanda e dell’offerta non scambiano direttamente, ma mediante l’intervento di uno o più intermediari.
La maggior parte degli scambi sul mercato avviene proprio grazie al lavoro degli intermediari finanziari.
Nei confronti delle controparti l'intermediario ricopre la duplice veste di debitore/creditore. È debitore nei confronti del datore di risorse finanziarie e creditore verso il prenditore finale di risorse.
L'intermediario finanziario quindi non assume una parte attiva nella transazione, né tantomeno propone delle sue offerte al mercato: il suo profitto è generato solamente dalle commissioni che richiede per ogni operazione portata a buon fine; le commissioni possono essere fisse (un tot per operazione) o a percentuale (una quota del valore dell'operazione). La sua attività può quindi essere considerata un'intermediazione creditizia.
La normativa in merito, così rivista disciplina gli aspetti operativi e quelli di vigilanza relativi ai cosiddetti soggetti abilitati, ossia: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio (Sgr), le società di gestione armonizzate, le società di investimento a capitale variabile (Sicav), gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo unico bancario (Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), ossia intermediari che svolgono un’elevata attività finanziaria, e le banche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento. Da non dimenticare poi altre due categorie di soggetti che rientrano tra gli attori dell’intermediazione: gli agenti di cambio e i promotori finanziari.
Il comportamento di tutti questi è sottoposto a stringenti regole di vigilanza che hanno per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario.
La vigilanza è affidata a Banca d’Italia, competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale e Consob, competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, che esercitano i poteri di vigilanza ognuna sulle materie di competenza, operando, però, in modo coordinato e dandosi reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate.
L’attività di vigilanza di Consob e Banca d’Italia si sviluppa a tre livelli: regolamentare, informativa e ispettiva.
La vigilanza regolamentare riguarda il compito di disciplinare con regolamento l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, ossia l’obbligo di diversificare gli investimenti finanziari, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, le modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela, i criteri e i divieti relativi all’attività di investimento, gli schemi e le modalità di redazione dei prospetti contabili, i criteri e le modalità per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio, il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori e gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi.
La vigilanza informativa riguarda la possibilità da parte di Banca d’Italia e Consob di chiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.
Infine, la vigilanza ispettiva riguarda la possibilità di Banca d’Italia e Consob di effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati, comunicandosi l’un l’altra le ispezioni disposte affinché l’altra possa chiedere accertamenti su profili di propria competenza.
La Banca d’Italia e la Consob possono inoltre chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di Sgr e di banche stabilite sul territorio di detto Stato.
Un ultimo aspetto su cui porre l’attenzione in questa breve introduzione è il possesso, da parte dei intermediari finanziari che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, stabiliti dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Infatti, il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, che viene dichiarata dal consiglio di amministrazione.
19:09
Scritto da: forex-forall
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